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Statuto

Statuto

STATUTO

Fondazione Trentina Alcide

De Gasperi

 

Art. 1

Denominazione

 

1. E' costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI".

 

 

Art. 2

Sede

 

1. La Fondazione ha sede in Pieve Tesino (TN), via Alcide De Gasperi 1.

2. La sede può essere modificata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione purché ricada comunque nel territorio di un Comune della provincia di Trento.

 

 

Art. 3

Scopo della Fondazione

 

1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:

a) gestione del Museo Casa De Gasperi di Pieve Tesino e del Giardino d’Europa Alcide De Gasperi nonché salvaguardia e valorizzazione della casa natale di Alcide De Gasperi quale centro di approfondimento della figura e dell'opera dello statista;

b) valorizzazione del tema dell'autonomia, con riferimento all'identità politica, storica e culturale trentina, anche in relazione alla tutela delle minoranze, all'accordo De Gasperi-Gruber di Parigi ed allo Statuto di autonomia del Trentino Alto-Adige;

c) promozione – anche nei confronti delle giovani generazioni – della conoscenza delle istituzioni internazionali e comunitarie per l'affermazione del regionalismo e delle autonomie locali e funzionali nell'evoluzione del quadro normativo costituzionale ed europeo, anche tramite lo sviluppo di relazioni e interscambi con le istituzioni comunitarie e degli Stati a struttura regionale, federale e confederale, nonché con gli istituti universitari, di ricerca e culturali.

2. La Fondazione può conseguire tali scopi anche attraverso:

a) la realizzazione di progetti di ricerca, convegni, lezioni e seminari, di livello nazionale ed internazionale, sulle tematiche contemplate al comma 1, favorendo le iniziative e i progetti che possono essere realizzati in collaborazione con le Istituzioni europee o che possono accedere a co-finanziamenti comunitari;

b) la cura e la realizzazione, anche con l’apporto dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma, di strumenti archivistici, bibliografici e multimediali utili all’approfondimento della figura e del pensiero di Alcide De Gasperi, a beneficio della comunità scientifica e dei cittadini;

c) la stipula di atti o contratti per gestire e finanziare le proprie attività, nonché di convenzioni, con enti pubblici e privati;

d)la stipula di convenzioni per l'affidamento in gestione di determinate attività;

e) la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia attinente agli scopi della Fondazione, nonché il concorso alla costituzione degli stessi;

f) l'attività di diffusione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi e degli articoli accessori di pubblicità;

g) la gestione e valorizzazione di altre attività culturali o museali in concessione o per convenzione nel territorio trentino.

3. E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette.

 

 

Art. 4

Durata

 

1. La durata della Fondazione è illimitata.

 

 

Art. 5

Bilanci

 

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. La Fondazione invia ai fondatori copia del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative relazioni.

 

 

Art. 6

Fondatori

 

1. Sono Fondatori della "Fondazione Trentina Alcide De Gasperi" i seguenti Enti:

a) Provincia autonoma di Trento;

b) Istituto Luigi Sturzo con sede in Roma.

 

 

Art. 7

Partecipanti di diritto

 

1. Sono partecipanti di diritto della Fondazione:

* la Maison de Jean Monnet di Houjarray (F),

* la Maison de Robert Schuman di Scy-Chazelles (F),

* la Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus di Bad Honnef-Rhöndorf (D),

* la Fondazione Bruno Kessler di Trento,

* la Fondazione Alcide De Gasperi di Roma,

* la Fondazione Museo Storico del Trentino,

* l'Università degli studi di Trento,

* l'Università degli studi della Tuscia.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altri partecipanti di diritto, previo assenso della Consulta di cui all’art. 13, formulato anche per via telematica.

 

 

Art. 8

Sostenitori

 

1. Sono sostenitori della Fondazione la Comunità della Valsugana e del Tesino, il Comune di Pieve Tesino e coloro che, condividendone lo scopo, sono ammessi, su delibera del Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

2. La delibera di ammissione dei nuovi sostenitori deve essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo sostenitore. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo sostenitore deve inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione che si è impegnato a versare. La decadenza dalla qualità di sostenitore è disciplinata in apposita deliberazione del Consiglio e comunque interviene se il sostenitore non versa la quota annuale di partecipazione per almeno due anni consecutivi. Ogni sostenitore può liberamente recedere. Il recesso ha effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo a quello della relativa comunicazione alla Fondazione.

 

 

Art. 9

Organi della Fondazione

 

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) il Direttore;

d) la Consulta dei partecipanti di diritto;

e) l'Assemblea dei Sostenitori;

f) il Comitato scientifico;

g) il Collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

 

1. II Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Presidente della Fondazione;

b) dal Presidente pro tempore dell’Istituto Luigi Sturzo;

c) da due membri nominati dalla Provincia autonoma di Trento;

d) da un membro nominato dall’Università degli Studi di Trento.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Provincia autonoma di Trento e dall’Università degli Studi di Trento durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati alla scadenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a:

a) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) predisposizione di programmi e progetti;

c) elaborazione e adozione di regolamenti, ivi compreso quello per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;

d) verifica dei risultati dell'attività;

e) tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, comprese le modificazioni di questo Statuto;

f) le nomine di competenza della Fondazione.

4. Il Consiglio può delegare gli atti di amministrazione ordinaria al Presidente e ai membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio può altresì attribuire alcune tipologie di atti al Direttore sulla base di specifici indirizzi.

Il Presidente può assumere provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione per casi di indifferibilità ed urgenza salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

 

 

Art. 11

Convocazione e quorum

 

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata spedito con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail inviato tre giorni prima di quello della riunione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

3. Le modifiche di statuto vanno assunte a maggioranza dei quattro quinti dei componenti previo parere concorde e vincolante dei soci fondatori.

4. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e comunque almeno due volte all’anno.

Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto dal Consiglio stesso. È consentita la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per via telematica.

5. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

 

 

Art. 12

Presidente della Fondazione

 

1. Il Presidente della Fondazione è di diritto il Presidente della Provincia autonoma di Trento ovvero persona nominata dal Consiglio su designazione del medesimo Presidente. Il Vice Presidente è di diritto il Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

4. La rappresentanza della Fondazione spetta altresì al Direttore o ai Consiglieri di Amministrazione, anche in via continuativa, per l’espletamento dell’attività negoziale inerente gli atti ad essi delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 10 co. 4 del presente Statuto.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei partecipanti di diritto, l'Assemblea dei sostenitori e il Comitato scientifico.

6. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

 

 

Art. 13

Consulta dei partecipanti di diritto

 

1. La Consulta dei partecipanti di diritto viene convocata dal Presidente, per formulare l’assenso alla nomina di nuovi membri, ovvero quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

2. La Consulta costituisce momento di informazione e di confronto per realizzare la migliore collaborazione fra i partecipanti di diritto e la Fondazione, anche in collaborazione con il Comitato scientifico.

3. La partecipazione alle sedute della Consulta è consentita anche per via telematica.

 

 

Art. 14

Assemblea dei sostenitori

 

1. L'Assemblea è composta dai sostenitori, se persone fisiche, o i loro legali rappresentanti nel caso di persone giuridiche, ovvero loro delegati.

2. L'Assemblea, convocata dal Presidente che la presiede senza diritto di voto:

a) esprime pareri consultivi sul piano di attività annuale della Fondazione e sui bilanci:

b) nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti.

4. La partecipazione alle sedute dell’Assemblea è consentita anche per via telematica.

 

 

Art. 15

Comitato scientifico

 

1. II Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico composto dal Presidente della Fondazione e da tre membri scelti tra personalità anche straniere della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque dei settori di attività della Fondazione, nominate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente; essi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte. La carica di componente del Comitato scientifico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione, che ne è componente di diritto.

2. Il Comitato scientifico:

a) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione;

b) propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;

c) svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione;

d) svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, attività di alta consulenza sui programmi e sulle iniziative della Fondazione.

 

 

Art. 16

Collegio dei revisori dei conti

 

1. II controllo della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due di essi, di cui uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, sono nominati dalla Provincia ed uno dall'Assemblea dei sostenitori della Fondazione.

2. I membri del collegio durano in carica per cinque esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza.

3. Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

4. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;

b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

c) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;

d) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 17

Direttore

 

1. II Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. Ne assicura la gestione ordinaria, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e d’intesa con il suo Presidente.

2. In particolare il Direttore, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

a) provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;

c) propone i provvedimenti e le iniziative che ritenga utili per la Fondazione;

d) provvede a tutti gli atti che non spettino ad altri organi.

3. II Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Presidente. Egli è il responsabile del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

 

 

Art. 18

Gratuità degli incarichi

 

1. Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Direttore e del Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della Fondazione.

3. L’ammontare del compenso riconosciuto dalla Fondazione ai revisori dei conti è determinato dalla Provincia.

 

 

Art. 19

Accordi di programma e collaborazioni istituzionali

 

1. La Provincia autonoma di Trento concorrerà alle spese per l'attività della Fondazione, nei limiti di quanto stanziato in bilancio, secondo quanto stabilito da apposito Accordo di programma, che preveda:

a) l'adozione del programma pluriennale delle attività e degli aggiornamenti annuali;

b) la presentazione alla Provincia di una relazione annuale sull'attività svolta;

c) le modalità per l'affidamento di compiti e progetti da parte della Provincia, in relazione agli scopi illustrati all'art. 3.

2. L'Istituto Luigi Sturzo concorrerà all'attività della Fondazione attraverso collaborazioni di ricerca e supporto scientifico.

 

 

Art. 20

Patrimonio e strumenti finanziari

 

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione o con atti successivi.

2. Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da:

a) ulteriori conferimenti da parte dei fondatori, dei partecipanti di diritto e dei sostenitori;

b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;

c) avanzi di gestione.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità. Non potrà in ogni caso disporsi del diritto di proprietà della sede e degli immobili conferiti dai fondatori o costituire diritti reali parziari o di garanzia su di essi.

4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dai fondatori, dai partecipanti di diritto e dai sostenitori nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.

5. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite:

a) dai finanziamenti dei fondatori, dei partecipanti di diritto e dei sostenitori;

b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;

c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio;

d) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dalla gestione del patrimonio e dall'attività della Fondazione;

e) dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

6. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

7. Gli organi della Fondazione che abbiano poteri di amministrazione possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti del bilancio preventivo approvato nel rispetto del presente Statuto.

 

 

Art. 21

Scioglimento della Fondazione

 

1. In caso di scioglimento della Fondazione, la proprietà della casa natale di Alcide De Gasperi, qualora conferita al fondo di dotazione dalla Provincia autonoma di Trento e dall'Istituto Luigi Sturzo con sede in Roma, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, è restituita ai predetti enti fondatori secondo la rispettiva quota originaria; sono inoltre restituiti alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 35 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, gli altri beni dalla stessa conferiti. Al Comune di Pieve Tesino verranno restituiti altresì i beni conferiti alle stesse condizioni dei beni dei fondatori.

2. Il patrimonio netto residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio nomina un liquidatore, scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

 

 

Art. 22

Rinvio

 

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia.

 

 

Art. 23

Disposizione transitoria

 

1. Al fine di garantire continuità dell’attività della Fondazione, all’entrata in vigore delle modifiche statutarie adottate con deliberazione del 12 febbraio 2016, successivamente emendata con atto del 16 marzo 2016, ed a seguito della loro approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, i membri del Consiglio di Amministrazione decadono dal loro incarico, ad eccezione del Presidente della Fondazione il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del suo mandato, prevista per il 13 novembre 2017.

2. I membri uscenti del Consiglio di amministrazione continuano tuttavia ad esercitare le loro funzioni per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina della maggioranza dei nuovi componenti dell’Organo secondo le nuove disposizioni statutarie.